Sulla determinazione dell'assegno divorzile.

15 luglio 2016

In relazione al delicato tema della determinazione dell’assegno divorzile, la Corte di Cassazione si è espressa di recente emettendo l’ordinanza n. 12542 del 17 giugno 2016.

Nella suddetta ordinanza, infatti, la Suprema Corte ha cristallizzato un rilevante principio sulla base del quale, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, diviene fondamentale l’attualità delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, a prescindere dalla pronuncia avvenuta al momento della separazione.

Ciò significa che, se al momento del divorzio non sussistono le condizioni tenute in costanza del matrimonio, gli eventuali cambiamenti sopravvenuti in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi vanno necessariamente provati.

Inoltre, la giurisprudenza ha successivamente chiarito che, prima di determinare in concreto l’ammontare vero e proprio dell’assegno, andrà verificata l’effettiva esistenza del diritto all’assegno, in astratto.

A tal proposito, la giurisprudenza ha statuito quanto segue: “l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre la seconda procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell’ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell’onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche, essendo necessario anche dimostrare l’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.

È vero che ai fini delle statuizioni economiche nel giudizio di divorzio, l’assetto economico relativo alla separazione, pur non essendo vincolante per il Giudice, può rappresentare un valido indice di riferimento in quanto idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ed è logico che, soprattutto con il divorzio breve il lasso di tempo tra la fase della separazione e quella di divorzio è notevolmente ridotto, tuttavia, la suddetta ordinanza statuisce l’importanza fondamentale del cosiddetto principio di attualità ovvero ritiene che l’effettività della situazione attuale degli ex coniugi debba avere un ruolo centrale ai fini della determinazione precisa dell’assegno divorzile. 

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