Nel mese di gennaio 2016, il disegno di legge n. 2669/2014 riguardante i cosiddetti “accordi prematrimoniali” è stato messo in calendario in Commissione Giustizia per la sua eventuale e successiva approvazione. Lo scopo di tale iniziativa è principalmente quello di dare libertà ai coniugi di regolamentare i loro futuri rapporti patrimoniali e personali.
Tali accordi, già molto diffusi negli Stati Uniti e in molti altri paesi europei (Inghilterra, Francia, Irlanda, Spagna) con il nome di “prenuptial agreement”, in Italia non hanno ancora trovato spazio anche se vi è da dire che sul tema, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sta manifestando una sorta di apertura (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 23713/2012 e sentenza n. 19304/2013).
Le suddette pronunce sono, infatti, orientate a dare spazio al fenomeno dell’autonomia privata nell’ambito dei rapporti familiari: il diritto di famiglia disciplina i rapporti personali e patrimoniali tramite norme imperative e norme dispositive e solo tramite queste ultime l’autonomia privata può realizzarsi, a titolo esemplificativo si pensi ai trusts o agli accordi di separazione consensuale.
In concreto, tramite l’approvazione del disegno di legge n. 2669/2014, verrebbe introdotto all’interno del nostro ordinamento, l’articolo 162 bis del codice civile che consentirebbe alle parti di disciplinare, in qualsiasi momento, anche nella fase prematrimoniale, i loro rapporti patrimoniali, consentendone una gestione anticipata e consensuale.
Tali accordi tra i coniugi, ad ogni modo, potranno riguardare solo ed esclusivamente i diritti a carattere disponibile e, trattandosi di questioni alquanto delicate, potranno essere apportate modifiche in ogni momento.
Da un punto di vista formale, l’eventuale convenzione tra i coniugi dovrà avere la forma dell’atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni ovvero la forma della negoziazione assistita e tale forma dovrà essere rispettata anche in caso di eventuale modificazione o scioglimento della convenzione medesima.
In relazione, invece, alle convenzioni riguardanti i minori o i figli economicamente non autosufficienti, le medesime dovranno essere preventivamente autorizzate dal Giudice.
Nel disegno di legge, l’autonomia privata delle parti è talmente ampia che prevede la possibilità di contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro.
Nonostante la suddetta previsione, rimane, invece, sempre salvo il diritto agli alimenti così come previsto ai sensi dell’articolo 433 del codice civile e viene fatto salvo il disposto di cui all’articolo 143 del codice civile relativo ai diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Infine, bisogna aggiungere che i suddetti accordi potranno essere stipulati sino all’eventuale separazione dei coniugi. In caso di divorzio, attraverso l’eventuale inserimento del nuovo articolo 6-bis nella l. n. 898/1970, il Tribunale nel pronunciare la sentenza, dovrà disporre in conformità a quanto concordato tra i coniugi, ai sensi dell’articolo 162-bis del codice civile.
Si è, pertanto, in attesa del dibattito in assemblea per comprendere se la legge sugli accordi prematrimoniali verrà varata o meno anche in Italia
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